REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI  NICOLOSI

SOMMARIO 

Art . PREMESSA
Art.

1.

ORGANI COLLEGIALI

Art.

2.

CONVOCAZIONE

Art.

3.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Art.

4.

SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITA'

Art.

5.

ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI DI DURATA ANNUALE

Art.

6.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE

Art.

7.

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE

Art.

8.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art.

9.

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Art.

10.

FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Art.

11.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Art.

12.

ACCESSO DEL PUBBLICO E DEI GENITORI NELLA SCUOLA E NEGLI UFFICI

Art.

13.

RISPETTO ORARIO SCOLASTICO

Art.

14.

CONSIGLIO DI ISTITUTO: FINALITÀ

Art.

15.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art.

16.

NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Art.

17.

ORGANI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art.

18.

DURATA IN CARICA DEI MEMBRI

Art.

19.

SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI MEMBRI

Art.

20.

.ESPERTI

Art.

21.

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art.

22.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art.

23.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO

Art.

24.

PERIODICITÀ DELLE RIUNIONI

Art.

25.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art.

26.

ORDINE DEL GIORNO

Art.

27.

ORARIO DELLE LEZIONI

Art.

28.

VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Art.

29.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art.

30.

DELIBERAZIONI

Art.

31.

VERBALI

Art.

32.

PUBBLICITÀ ATTI

Art.

33.

DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Art.

34.

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DEL VICEPRESIDENTE

Art.

35.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art.

36.

ATTRIBUZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art.

37.

NOMINA DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Art.

38.

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Art.

39.

ELEZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Art.

40.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Art.

41.

SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Art.

42.

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Art.

43.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Art.

44.

VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Art.

45.

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Art.

46.

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art.

47.

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE

Art.

48.

PASSEGGIATE DIDATTICHE

Art.

49.

RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

Art.

50.

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI DIDATTICHE SCUOLA MATERNA

Art.

51.

COPERTURE ASSICURATIVE

Art.

52.

UTILIZZAZIONE DI LOCALI SCOLASTICI

Art.

53.

ADESIONE A MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE RICREATIVO

Art.

54.

GIOCHI DELLA GIOVENTÙ

Art.

55.

ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA

Art.

56.

AMMISSIONE ALLA FREQUENZA

Art.

57.

LISTE DI ATTESA

Art.

58.

AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DURANTE IL CORSO DELL’ANNO

Art.

59.

FORMAZIONE E COMPOSIZIONE CLASSI SCUOLA ELEMENTARE

Art.

60.

ORARIO DELLE LEZIONI E/O ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art.

61.

DISPOSIZIONI FINALI

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PREMESSA

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Il Consiglio di Istituto, ispirandosi ai princìpi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia,

VISTO l’art. 6 del D.P.R. 416/74, nell’ottica di garantire a tutti gli alunni un servizio scolastico efficiente e rispondente ai loro bisogni educativi, oltre che alle attese delle famiglie e del territorio di Nicolosi,

DELIBERA, …

l'approvazione del seguente REGOLAMENTO INTERNO nell’ambito del quale vengono delineate le competenze e le attribuzioni dei vari organi collegiali dell'Istituto e vengono indicati i criteri generali relativi all’organizzazione della vita e dell’attività della scuola, con specifico riferimento ad alcuni punti individuati come essenziali per una funzionale organizzazione del servizio scolastico.

Il Consiglio si pone come obiettivo quello di contribuire a creare le migliori condizioni per garantire a tutti gli alunni un’offerta formativa adeguata alle esigenze di ciascuno.

Per tale ragione il Regolamento va inteso come strumento operativo mirato ad agevolare il pieno sviluppo della persona; ed attuato concretamente, nella consapevolezza che il diritto allo studio, sancito dalla nostra Costituzione, rimarrebbe pur sempre una questione di mero principio se la scuola e i vari organi che in essa operano, ciascuno per quanto di propria competenza, non riuscissero a tradurre questa fondamentale istanza di ordine etico - pedagogico, oltre che politico-sociale, in termini di reale operatività.

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Art. 1

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ORGANI COLLEGIALI

Organi Collegiali dell'Istituto sono:

a) I Consigli di classe, interclasse, intersezione;

b) Il Collegio dei docenti;

c) Il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti;

d) Il Consiglio d'Istituto.

Art. 2

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CONVOCAZIONE

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione viene effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e/o mediante affissione all’albo di apposito avviso.

La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta .

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, steso in apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza e/o necessità la convocazione o l'integrazione dell'O.d.G. può essere disposta, con avviso esposto all'albo, 24 ore prima della riunione.

Art. 3

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VERBALE DELLA SEDUTA

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, steso su apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le dichiarazioni da inserire a verbale vengono presentate su foglio scritto che si allega al verbale divenendone parte integrante.

In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto.

Gli eventuali rilievi debbono

l'imitarsi all'indicazione della conformità del verbale ai fatti avvenuti.

Art.4

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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di rea'lizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse.

Art. 5

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SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITA'

Ciascun organo collegiale opera in forma coord inata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele.

Art. 6

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ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI DI DURATA ANNUALE

Le elezioni, per il rinnovo dei consigli di classe/interclasse/sezione, organi collegiali di durata annuale, hanno luogo entro il secondo mese dell’anno scolastico differenziando le giornate di svolgimento per scuole e per i diversi plessi di scuola elementare, al fine di agevolare la partecipazione dei genitori che hanno figli in più scuole. Le stesse saranno precedute da almeno un’assemblea di classe.

 

Art. 7

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CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE

Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta ogni due mesi. È convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

Art. 8

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PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE

Le riunioni del consiglio di classe/sezione devono essere programmate e tenendo conto della necessità di coordinarle con quelle degli altri organi collegiali.

Art. 9

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COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei docenti, composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto, si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

Il Collegio dei docenti dell'Istituto si riunisce, di norma, in seduta unitaria.

Per deliberare su argomenti specifici si possono effettuare riunioni distinte per sezioni.

Art. 10

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COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il comitato è eletto dal Collegio dei docenti. E’ convocato dal Dirigente Scolastico :

a) in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 66 del D.P.R. 31/5/74 n. 417;

b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova e/o anno di formazione degli insegnanti;

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 11

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FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA

La biblioteca è a disposizione dei docenti e degli alunni per consultazioni nelle ore e nei giorni stabiliti dal Dirigente scolastico.

Art. 12

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ACCESSO DEL PUBBLICO E DEI GENITORI NELLA SCUOLA E NEGLI UFFICI

Il pubblico viene ricevuto nella scuola e negli uffici di Segreteria nei giorni e nelle ore stabiliti.

Nessuno può accedere ai locali scolastici senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Non è consentito ai genitori degli alunni accedere nei locali scolastici durante gli orari di svolgimento delle attività didattiche. In caso di ritardo gli alunni verranno affidati al personale ausiliario che provvederà ad accompagnarli in classe.

Art. 13

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VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

a) gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni e sono accolti dal personale docente che ha l'obbligo della vigilanza;

b) qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il Dirigente ne valuterà i motivi informandone preventivamente i genitori tramite gli insegnanti di classe, salvo che l’uscita prima del termine delle lezioni venga richiesta dai medesimi: i bambini possono essere affidati solo ai genitori o, nel caso di coniugi separati, al genitore cui il tribunale ha concesso l’affidamento;

c) durante l’intervallo delle lezioni, che è di dieci minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio e danno alle persone o alle cose.

Durante tale intervallo gli alunni potranno accedere ai servizi igienici, sempre sotto la vigilanza dell’insegnante di classe. Tale accesso sarà evitato nelle prime due ore di lezione e in tale arco di tempo sarà limitato ai casi strettamente necessari.

Il personale ausiliario vigilerà a che gli alunni non si attardino nei servizi igienici, lungo i corridoi o nei locali attigui;

d) gli alunni non dovranno mai essere lasciati soli nelle aule. Gli insegnanti, in caso di assoluta necessità e per assenze di breve durata, devono affidare la classe a un bidello;

e) al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno e del personale ausiliario;

in caso di malessere improvviso degli alunni la scuola provvederà ad avvisare tempestivamente la famiglia tramite il personale ausiliario o anche telefonicamente. Nei casi di maggiore gravità, e ogni qualvolta se ne ravviserà la necessità, si ricorrerà al soccorso pubblico (per gli interventi sanitari del caso).

Art. 14

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RISPETTO ORARIO SCOLASTICO

Gli alunni sono tenuti al rispetto dell’orario stabilito per ciascuna scuola.

- Gli alunni giunti a scuola in ritardo, giustificato, rispetto all'orario d'ingresso, saranno ammessi in classe con decisione del dirigente o del docente delegato, subito o all'inizio dell'ora successiva

Art. 15

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ASSENZE DALLE LEZIONI

Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate per iscritto da uno dei genitori o da chi fa le veci .

Per le assenze causate da malattia è necessario, inoltre, esibire il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni consecutivi.

Art. 16

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USCITA ANTICIPATA

Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, dovranno essere consegnati al genitore, su apposita richiesta autorizzata dal dirigente o dal docente delegato.

Art. 17

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DIRITTI DEGLI STUDENTI

1) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno. La scuola s'impegna a garantire per quanto nelle sue possibilità la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti aiutandoli ad estrinsecarle e ad averne consapevolezza e fornisce le informazioni necessarie perché le proprie potenzialità siano ben spese nel progetto di vita di ciascuno.

2) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola .

4) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative e opzionali offerte dalla Scuola.

5) gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La Scuola promuove e favorisce iniziative di accoglienza e integrazione culturale volte al superamento di ogni barriera sociale e di pensiero.

6) La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo- didattico di qualità;

b) Offerte formative aggiuntive e integrative;

c) Iniziative concrete a favore di alunni in situazione di ritardi e/o di svantaggio cultuale: insegnamenti di sostegno e attività di recupero per le varie discipline in orario curriculare e integrative in orario extracurriculare ; progetti di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica;

d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati ai bisogni di tutti gli studenti anche se affetti di handicap

e) La disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;

f) Servizi di educazione alla prevenzione delle patologie e di sostegno

Art. 18

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DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni seguendo le proposte didattiche con attenzione e impegno e assolvendo assiduamente alle consegne dei docenti.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni il massimo rispetto e la massima considerazione.

3. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 tenendo presente anche quanto illustrato al successivo art.19.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni riguardanti le norme di sicurezza, protezione e prevenzione vigenti nella Istituzione.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici per evitare di danneggiarli e a comportarsi in maniera da non arrecare danno agli arredi e a tutto ciò che è patrimonio della Scuola.

Art. 19

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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

1. Comportamenti che configurano mancanze

Mancanza di tipo lieve

– mancanza ai doveri scolastici

– negligenza abituale

– assenze ingiustificate.

Mancanza di tipo grave

– reiterarsi delle mancanze di tipo lieve

– offesa al decoro personale

– offesa alla religione

– offesa alle Istituzioni

– offesa alla morale

– oltraggio all'Istituto

– oltraggio al corpo insegnante

– turpiloquio

– fatti che turbino il regolare andamento della Scuola

– atteggiamenti lesivi del diritto dell' altrui concentrazione durante l'attività didattica

– inosservanza delle norme di sicurezza, protezione e prevenzione

– mancato rispetto di obblighi o divieti imposti dalla legge o che regolano la vita della comunità scolastica

Mancanza di tipo gravissimo

– reiterarsi delle mancanze di tipo grave

– comportamenti di pregiudizio alla serenità altrui ( minacce, prevaricazioni)

– comportamenti che mettono a rischio l'incolumità delle persone

– violenza fisica e/o psichica sulle persone

– molestie

– furti e danneggiamenti gravi, cioè di rilevante entità, nei confronti di persone o del patrimonio della scuola

2. Sanzioni Disciplinari

– Premesso che, come recita il comma 2 dell'art.4 dello statuto, i provvedimenti disciplinari hanno funzione educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; premesso altresì che lo statuto prevede come funzione "emendativa" ed "educativa" delle sanzioni, la possibilità da offrire obbligatoriamente allo studente la possibilità di rimediare comunque e a seconda dei casi, anche con attività a favore della comunità scolastica, si definiscono, in relazione alla gravità della mancanza , le seguenti sanzioni e le opportune alternative:

Per mancanza di tipo lieve:

· Ammonizione privata in classe

· Allontanamento dalla lezione ( è previsto, in questa evenienza, l'affidamento al collaboratore scolastico in servizio al reparto; all'alunno sarà assegnato un compito attinente l'attività didattica della classe, che sarà controllato e valutato).

Per mancanza di tipo grave :

· Ammonimento scritto ( a cura del Dirigente Scolastico)

· Sospensione fino a 15 gg. ( la punizione può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica).

Per mancanza di tipo gravissimo:

· Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.

N.B: La deroga al periodo massimo di 15 gg. per l'allontanamento della comunità scolastica è prevista dal comma 9 dell'art.4 dello statuto delle studentesse e degli studenti.

3. Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari

Sono deputati ad infliggere le punizioni :

· Docenti ( ammonizione , allontanamento dalla lezione)

· Dirigente scolastico (ammonimento scritto)

· Consiglio di classe (allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg.)

· Giunta Esecutiva (allontanamento dalla comunità scolastica per periodi di durata definitiva superiore a 15 gg. o fino al permanere della situazione di pericolo di accertata incompatibilità ambientale)

· Commissione d' esame (nel caso di mancanze rilevanti durante le prove d'esame)

4. Procedimento

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti. All'alunno deve essere consentito di giustificarsi: nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima inviato ad esporre le proprie ragioni.

· Nel caso di ammonizione privata in classe, la stessa sarà formulata all'istante dall'insegnante ed annotata sul giornale di classe, previo ascolto e registrazione delle eventuali giustificazioni adottate dall'alunno.

· Anche nel caso di ammonimento scritto da parte del Dirigente Scolastico, questi seguirà la medesima procedura e, contestati preliminarmente gli addebiti, formulerà l'ammonimento registrandolo sul Giornale di classe, dandone comunicazione alla famiglia dell'alunno.

· Per i due casi esposti sopra, si pone comunque la necessità che l'ammonizione sia preceduta da un addebito cui segue la considerazione delle controdeduzioni esposte.

La sperimentata efficacia del richiamo " a caldo" consiglia di dare ai tre momenti - contestazione, controdeduzione, ammonizione - una strettissima successione temporale.

Quando la competenza ad irrogare sanzioni è del Consiglio di classe e/o della Giunta esecutiva ( allontanamento dalla comunità scolastica), le contestazioni devono essere sottoscritte dal suo presidente con invito all'alunno a presentarsi per le giustificazioni, non escludendo a questi la possibilità di essere accompagnato dal Genitore o dal legale di fiducia . Dopo questa prima fase istruttoria-testimoniale, l'Organo Collegiale si riunisce una seconda volta per deliberare. Il provvedimento adottato, debitamente motivato, va comunicato, per iscritto ai genitori dell'alunno. Se il provvedimento comporta un periodo di allontanamento, deve essere previsto, nel periodo suddetto, un rapporto della scuola con l'alunno e un suo genitore al fine di prepararne il rientro nella comunità scolastica.

5. Impugnazioni

Contro le decisioni della Giunta Esecutiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dall'irrogazione della sanzione, al Provveditore agli Studi; questi decide in definitiva dopo aver sentito la sezione del Consiglio Scolastico provinciale avente competenze per il grado di istruzione dell'alunno.

Per tutte le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso il ricorso all'organo di Garanzia della Scuola.

6. Organo di garanzia della Scuola

Raccoglie la pluralità della comunità scolastica;

Comprende i rappresentanti delle varie componenti scolastiche:

· Il Dirigente Scolastico, un docente, un non docente, e due genitori designati dal Consiglio d'Istituto.

· Il ricorso all'Organo di Garanzia della Scuola deve essere presentato, entro 15 gg. dall'irrogazione della sanzione, da parte dei genitori degli alunni sanzionati.

L'Organo di Garanzia decide, in via definitiva, sulla base della contestazione di addebiti e delle controdeduzioni, delle prove testimoniali e del regolamento d'Istituto; esso è presieduto dal Dirigente Scolastico.

L'Organo di Garanzia decide pure, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento scolastico.

Art. 20

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Ogni classe elegge al suo interno un alunno che possa all' occorrenza rappresentarlo.

Art. 21

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CONSIGLIO DI ISTITUTO: FINALITÀ

La scuola è una comunità che ha il compito di educare e di formare i giovani ai principi della Costituzione Repubblicana e, quindi, al pluralismo, alla libertà e alla democrazia nel rispetto delle leggi dello Stato. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO è - fatte salve le competenze previste per gli altri organi collegiali - un organo di partecipazione alla gestione sociale della scuola al fine di contribuire a renderla "comunità educante" che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Art. 22

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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto di Nicolosi avendo una popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da n. 19 membri di cui:

· n. 8 Rappresentanti dei genitori (eletti dai genitori stessi);

· n. 8 Rappresentanti del personale docente delle scuole materne, elementari e medie (eletti dal Collegio dei docenti nel proprio seno);

· n. 2 Rappresentanti del personale non docente (eletti dalla categoria);

· n. 1 Dirigente Scolastico membro di diritto.

Art. 23

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NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

I membri elettivi di cui all’art.22 del presente regolamento hanno ratificata la propria elezione in seno al Consiglio di Istituto con decreto di nomina del Provveditore agli Studi competente, a norma dell’art. 23 del D.P.R. 31/5/74 n. 416 o, su sua delega, dal Dirigente Scolastico.

Art. 24

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ORGANI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Sono organi costituzionali del Consiglio di ISTITUTO in ordine alle proprie competenze:

a) il Consiglio nella espressione dei suoi componenti;

b) il Presidente;

c) il vicepresidente;

d) il segretario;

e) la Giunta esecutiva.

Art. 25

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DURATA IN CARICA DEI MEMBRI

I membri componenti il Consiglio di istituto e la Giunta durano in carica tre anni scolastici.

Art. 26

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SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI MEMBRI

I membri del Consiglio di Istituto che nel triennio perdono i requisiti richiesti per appartenervi vengono sostituiti dai primi candidati non eletti delle rispettive liste.

I membri eletti, i quali non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 416. A tal fine, in caso di assenze, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta che relazionerà al Consiglio stesso

E' garantita la rappresentanza alla scuola materna regionale.

Art. 27

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ESPERTI

Con deliberazione del Consiglio di Istituto possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, a titolo consultivo, specialisti ed educatori che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico - psicologici, pedagogici o di orientamento.

Art. 28

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PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

In ottemperanza alla legge 11 ottobre 1977 n. 748 alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo Consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 8 aprile 1978 n. 278, tranne che siano in discussione argomenti su persone.

Le modalità di ammissione del pubblico, verranno stabilite in caso di necessità dal Consiglio stesso in relazione all’accertamento del titolo di elettore e della idoneità dei locali disponibili.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori, o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Su delibera del Consiglio o su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso, previo accordo con il Presidente della Giunta, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune, dei loro organi di decentramento democratico al fine di approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola che interessino anche le comunità locali.

Art. 29

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ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Fatte salve le competenze previste per il Collegio dei docenti e per il consiglio di classe/interclasse/intersezione, il Consiglio di Istituto ha una competenza generale per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita della scuola; ha diritto d’iniziativa nelle materie di sua competenza ed in particolare in base all’art. 6 del D.P.R. n. 416, tenuto conto che l’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare:

DELIBERA

· il bilancio preventivo;

· il conto consuntivo.

DISPONE

in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto

HA POTERE DELIBERANTE

su proposta della Giunta, sulle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno dell'Istituto;

b) acquisto, rinnovo, conservazione delle attrezzature tecnico - scientifiche, sussidi didattici ed audiovisivi, dotazioni librarie, materiale di consumo;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero, visite guidate, viaggi d’istruzione;

e) promozione di contatto con le altre scuole al fine di realizzare scambi d’informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

f) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;

INDICA

i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e dello svolgimento delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.

ESPRIME PARERE

sull’andamento generale didattico e amministrativo dell'Istituto sulle sperimentazioni che il Collegio dei Docenti gli propone su iniziativa dei docenti e dopo approvazione del Consiglio di classe/interclasse/intersezione.

INVIA

Annualmente, entro il trenta ottobre, al Provveditore agli Studi ed al Consiglio scolastico provinciale una relazione sulle materie devolute alla sua competenza.

Art. 30

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CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio di Circolo è disposta dal Dirigente Scolastico in base alle norme contenute nell’art. 41 dell’O.M. III del 5/10/76.

Per le successive convocazioni il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 31

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PERIODICITÀ DELLE RIUNIONI

Il Consiglio, in via ordinaria, si riunisce all’inizio di ogni anno scolastico e almeno ogni tre mesi.

Art. 32

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ORDINE DEL GIORNO

E’ stilato dal Presidente che vi inserisce gli argomenti che ritiene doveroso sottoporre all’esame del Consiglio nel rispetto delle competenze attribuite all’organo.

Il presidente è tenuto a porre all’ordine del giorno gli argomenti proposti dal Presidente della Giunta e da metà più uno dei membri del Consiglio stesso. L’ordine del giorno deve contenere specificamente gli argomenti in discussione. In casi urgenti e di comprovata necessità è ammessa la trattazione di singoli argomenti in aggiunta all’O.d.G. purché in tal caso sia avanzata esplicita richiesta all’inizio della seduta da parte del presidente della Giunta o di metà più uno dei componenti.

La richiesta comunque deve essere accolta dal Consiglio stesso a maggioranza.

Art. 33

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ORARIO DELLE RIUNIONI

Le riunioni del Consiglio di Circolo hanno luogo in giorni non festivi e non in ore notturne e comunque in orario non coincidente con quello delle lezioni.. Nel caso in cui non fosse stata completata la trattazione dei vari argomenti all’O.d.G. la seduta verrà aggiornata in data concordata in seno al Consiglio stesso e possibilmente entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si effettua la riunione.

Art. 34

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VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

I componenti il Consiglio d'Istituto debbono allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la discussione e la votazione, quando trattasi dI fatti concernenti parenti fino al IV grado o del coniuge.

 

 

Art. 35

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SVOLGIMENTO DEI LAVORI

La discussione avviene soltanto sui temi dell’ordine del giorno. Il Presidente, può fissare i termini massimi entro cui contenere ogni intervento.L’ordine degli interventi è quello cronologico delle richieste pervenute al Presidente.

Art. 36

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DELIBERAZIONI

Le deliberazioni sono di regola adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni particolari prescrivano diversamente. La maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio è richiesta per l’approvazione del Regolamento e per le sue successive modificazioni.

La maggioranza assoluta è richiesta altresì per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, e/o per appello nominale.

Devono essere effettuate a scrutinio segreto solo quando trattasi di questioni concernenti persone.

In caso di votazioni a scrutinio segreto, il Presidente viene assistito da due scrutatori da lui scelti di volta in volta tra i membri del Consiglio.

Iniziata la votazione non è concessa la parola e nessuno può allontanarsi dalla sala delle riunioni fino alla comunicazione dell’esito della votazione stessa.

Art. 37

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PUBBLICITÀ ATTI

In ottemperanza all’art. 27 del D.P.R. n. 416 e alle disposizioni attualmente in vigore, sono resi pubblici solo gli atti del Consiglio, ossia le delibere.

L’affissione all’albo avviene, in via ordinaria, entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. Per lo stesso periodo il verbale è conservato in segreteria ed è a disposizione di tutti i consiglieri, insieme a tutta la documentazione relativa ai lavori del Consiglio.

Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Art. 38

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DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Durante l’orario d’ufficio, presso gli uffici di segreteria e della Presidenza sono a disposizione dei membri del Consiglio tutti gli atti e i documenti, copia delle leggi e circolari pervenute alla scuola e relative a materie di competenza del Consiglio di Istituto .

Art. 39

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ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 416. A parità di voti si ripete la votazione. Dopo altre votazioni di disparità (due o al massimo tre) risulta eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di preferenze nelle elezione del Consiglio di istituto.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori con le stesse modalità previste per le elezioni del Presidente.La votazione per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente è segreta.

Art. 40

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ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Oltre ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio, il Presidente ha come obiettivo principale della propria iniziativa quello di raccogliere la più ampia informazione, di stimolare la collaborazione dei consiglieri, per agevolare la migliore e più proficua partecipazione di tutti i componenti alla vita della scuola.

In particolare:

a) Convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;

b) Esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli Organi della scuola;

c) Previa deliberazione del Consiglio, prende contatti con i Presidenti dei Consigli di altri Circoli ai fini di quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 416.

Art. 41

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ATTRIBUZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Tutte le attribuzioni del Presidente sono devolute al Vice Presidente eletto, in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso.

Art. 42

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NOMINA DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Art. 43

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FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere unitamente al Presidente, oltre al processo verbale, gli atti e le deliberazioni da affiggere all’albo. Le stesse, a tal fine, vanno prodotte all’ufficio di segreteria entro 5 giorni dalla data di riunione del Consiglio stesso.

Art. 44

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ELEZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 416.

Art. 45

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PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Presidente della Giunta Esecutiva è di diritto il Dirigente Scolastico.

In caso di assenza, le funzioni di presidente saranno svolte dal docente delegato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 416.

Art. 46

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SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il capo dei servizi di segreteria è segretario della Giunta Esecutiva di diritto

Art. 47

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CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico, di sua iniziativa, e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Art. 48

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VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 49

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ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva svolge compiti istruttori e di proposta al Consiglio d'Istituto per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola. La Giunta predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto - fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso - e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Art. 50

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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

1) Le classi prime e seconde potranno realizzare visite guidate e viaggi di istruzione nell’ambito del territorio provinciale, le terze, le quarte e quinte nell’ambito del territorio della regione. Le visite guidate e viaggi di istruzione avranno la durata di un solo giorno, ad eccezione di quelle della scuola Media che possono durare fino a 7 giorni.

Per eventuali ulteriori iniziative occorre acquisire preventivamente il parere del Consiglio. I relativi progetti dovranno essere presentati all’ufficio di segreteria entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno scolastico cui si riferiscono.

2) Vengono designati come accompagnatori, con relativi compiti di vigilanza, gli insegnanti di classe e, in caso di loro assenza, i docenti di ruolo e/o non di ruolo cui la classe viene temporaneamente affidata.

3) Nell’ambito delle disponibilità della scuola si valuterà la possibilità di assegnare ad ogni gruppo di due o tre classi, in rapporto al numero degli alunni, un altro docente o un rappresentante del personale non docente con il compito di collaborare alla vigilanza degli alunni.

4) Per quanto riguarda l’eventuale partecipazione dei genitori essa sarà consentita solo al rappresentante di classe o in sua vece ad un altro genitore su valutazione del docente che cura l’iniziativa. Sono ammessi alla partecipazione i genitori degli alunni portatori di H o di patologie particolari nel numero di 1 per ogni alunno e, nel caso di alunni ricoverati in istituti, il legale rappresentante dell’Istituto stesso o, in sua sostituzione, un delegato.

La relativa spesa non potrà gravare sul bilancio della scuola.

5) La partecipazione delle varie classi è consentita solo nel caso in cui sia stata data l’adesione all’iniziativa da parte di almeno il 75 % degli alunni.

6) Tutti i partecipanti (compresi gli insegnanti, i genitori, i rappresentanti del personale non docente e/o di Istituto) alle gite di istruzione dovranno essere coperti da polizza assicurativa.

7) Le spese relative all’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione programmati saranno sostenuti con le quote di partecipazione a carico degli alunni, che dovranno essere di modeste entità e con contributi eventualmente stanziati dal comune sulla base delle richieste avanzate dalla scuola. Nel caso di disponibilità potrà essere valutata la possibilità di assegnare un contributo a carico del bilancio della scuola.

8) Le spese relative alla liquidazione delle indennità di missione per gli insegnanti graveranno sul bilancio della scuola.

9) In caso di alunni particolarmente bisognosi, sarà consentita la partecipazione gratuita, su segnalazione motivata da parte dell’insegnante di classe.

10) Gli insegnanti organizzatori sono tenuti a depositare un elenco dei partecipanti alle visite guidate e ai viaggi di istruzione (docenti, alunni, genitori, personale ausiliario, ecc.) almeno cinque giorni prima della data di realizzazione dell’iniziativa.

Art. 51

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ESCURSIONI E VISITE GUIDATE

Per escursioni e visite guidate da realizzare nell’ambito dell’orario scolastico (ore 8,30 ore 13,30) è sufficiente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico e l’acquisizione del consenso da parte delle famiglie quando le stesse richiedono l’utilizzazione del mezzo di trasporto e non comportano spese a carico del bilancio della scuola.Tutti i partecipanti comunque debbono essere coperti da polizze assicurative.

Art. 52

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PASSEGGIATE DIDATTICHE

Per le passeggiate didattiche da tenersi nelle immediate adiacenze della scuola e comunque nell’ambito del comune è sufficiente acquisire, all’inizio di ogni anno scolastico, le relative autorizzazioni da parte delle famiglie ed informare preventivamente il Dirigente.

Art. 53

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RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

I docenti organizzatori di gite di istruzione, escursioni e visite guidate, passeggiate didattiche sono tenuti a garantire il rispetto dei criteri sopraindicati e, nel caso di eventuali problemi derivanti da inosservanza, verranno ritenuti personalmente responsabili.

Art. 54

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PASSEGGIATE ED ESCURSIONI DIDATTICHE SCUOLA MATERNA

I bambini che frequentano la scuola materna potranno effettuare passeggiate ed escursioni didattiche nell’ambito del territorio comunale a condizione che per ogni sezione possa essere garantita la vigilanza da parte di due docenti o almeno di un docente e un collaboratore scolastico.

E’ necessario, al fine di realizzare le suddette iniziative, acquisire preventivamente l’autorizzazione scritta da parte dei genitori e, nel caso diutilizzazione di mezzo di trasporto, è indispensabile la copertura assicurativa.

Art. 55

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COPERTURE ASSICURATIVE

Il Consiglio delibera di aderire alla stipulazione di polizza assicurativa che preveda la copertura di rischi connessi allo svolgimento dell’attività didattica e alla realizzazione di eventuali iniziative programmate dagli Organi scolastici per tutti gli alunni , gli operatori scolastici e genitori e/o rappresentanti di Istituto per i quali è prevista la partecipazione ad attività programmate dalla scuola.

L’assicurazione non è obbligatoria, ma, costituendo la stessa presupposto indispensabile alla realizzazione di iniziative varie programmate dalla scuola (vedi art. 50 e 51) sarebbe auspicabile che alla stessa aderissero tutti gli alunni e gli operatori scolastici.

La stipulazione della polizza assicurativa avverrà nei tempi e nei modi stabiliti dall’ufficio del Dirigente e di cui sarà data informazione tramite apposita circolare interna.

Gli insegnanti sono tenuti ad allegare al registro di classe copia dell’elenco degli alunni assicurati e non.

Durante il corso dell’anno non sono previste integrazioni ad eccezione che per gli alunni di nuova iscrizione o che si sono trasferiti da altre scuole.

Tutte le richieste di integrazione comunque debbono pervenire all’ufficio di Segreteria entro e non oltre il giorno 31 gennaio dell’anno scolastico in corso. l’ufficio di segreteria provvederà a richiedere l’integrazione della polizza assicurativa entro i 15 giorni successivi alla data suddetta. Fino a quel momento gli alunni e/o gli operatori per i quali è stata richiesta l’integrazione risultano sprovvisti di copertura assicurativa.

Art. 56

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UTILIZZAZIONE DI LOCALI SCOLASTICI

Su richiesta scritta e motivata da parte di Enti o Associazioni, per lo svolgimento di attività che non perseguono fini di lucro, può essere concessa l’utilizzazione dei locali scolastici in orari non coincidenti con quelli delle lezioni. Il Consiglio esprime parere favorevole in merito alle eventuali richieste di utilizzazione di breve durata che verranno prodotte. Viene affidato il compito di disporre l’eventuale utilizzazione al Dirigente Scolastico.

Art. 57

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ADESIONE A MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE RICREATIVO

L'Istituto aderirà a manifestazioni di carattere culturale e ricreativo quali spettacoli di circo, proiezioni, mostre, tornei etc. a seguito valutazione degli operatori scolastici. È fatta salva l’iniziativa del Consiglio stesso.

Art. 58

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GIOCHI DELLA GIOVENTÙ

Viene deliberata dall’adesione dell'Istituto ai Giochi della Gioventù ed ai Campionati studenteschi annualmente indetti dal C.O.N.I. per le seguenti attività: percorsi misto, atletica leggera, attività ginnico - espressive, calcio a sette su campo ridotto, minivolley, rugby educativo, sci nordico, orienteering, ciclismo ed altre attività previste dal regolamento C.O.N.I..

L’organizzazione dei Giochi della Gioventù verrà curata dagli insegnanti di classe e coordinata da quelli delle attività integrative.

Art. 59

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ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA

Verranno accolte tutte le domande prodotte entro i termini regolari previsti per la presentazione delle domande di iscrizione.

In caso di disponibilità di posti e/o di particolari esigenze verranno accolte anche le domande eventualmente presentate dopo la scadenza dei termini suddetti.

 

Art. 60

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AMMISSIONE ALLA FREQUENZA

I bambini verranno ammessi alla frequenza sulla base delle seguenti priorità:

1) bambini già frequentanti per i quali sia stata prodotta domanda di conferma di iscrizione;

2) residenti nel comune di Nicolosi:

a) che compiono i 5 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico per il quale è richiesta l’iscrizione;

b) figli di mamme lavoratrici (la condizione di mamma lavoratrice deve essere debitamente documentata);

c) bambini che hanno particolari gravi esigenze di carattere medico - psico - terapeutico che ne consigliano l’inserimento nella scuola materna (la suddetta condizione deve essere documentata con apposita certificazione medico - specialistica);

d) che hanno particolari gravi situazioni di carattere familiare debitamente documentata (figli di carcerati, bambini abbandonati dai genitori, ecc.)

3) bambini di 5 anni o che compiono i 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico per cui viene richiesta l’iscrizione "non residenti", ma abitanti in territorio immediatamente limitrofo:

- Via Nino Bixio, Via S. Maria delle Grazie e Via Piramide;

4) residenti in ordine di età;

5) bambini non residenti nello stesso comune in ordine di età.

Art. 61

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LISTE DI ATTESA

L’ufficio di Segreteria provvederà a pubblicare all’albo entro i 15 giorni successivi, l’elenco dei bambini ammessi alla frequenza e l’elenco dei bambini inseriti in lista d’attesa per le richieste eccedenti i posti disponibili.

Eventuali motivati reclami avverso la compilazione dei suddetti elenchi possono essere prodotti all’ufficio di Segreteria entro e non oltre i 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Gli stessi verranno esaminati in tempo utile e comunque prima dell’inizio dell’attività didattica. Scaduti tali termini gli elenchi diventano definitivi e non sono più ammessi reclami.

Art. 62

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AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DURANTE IL CORSO DELL’ANNO

Considerato che la scuola materna oltre a svolgere compiti di carattere preminentemente educativo, espleta anche una funzione di carattere sociale, verrà consentita l’ammissione alla frequenza dei bambini in lista d’attesa secondo i criteri di priorità precedentemente stabiliti anche durante il corso dell’anno scolastico nel caso in cui si verifichino disponibilità di posti. Saranno evitati inserimenti nel periodo conclusivo dell’anno scolastico tranne che in caso di comprovata necessità e opportunità.

Le insegnanti, ognuna per la propria sezione, sono tenute a comunicare tempestivamente per iscritto le disponibilità dei posti che man mano, a qualsiasi titolo, si rendono vacanti.

Art. 63

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FORMAZIONE E COMPOSIZIONE CLASSI SCUOLA ELEMENTARE

Sulla base delle domande di iscrizione presentate per i vari plessi scolastici le classi verranno formate nel rispetto dei sottoindicati criteri generali:

· distribuzione equa degli alunni di sesso maschile e femminile nelle varie sezioni;

· conservazione di piccoli gruppi di provenienza ;

· equa distribuzione degli alunni appartenenti alle medesime fasce di livello;

· inserimento degli alunni ripetenti in sezioni con minor numero di alunni tenendo presente l’esigenza, nei limiti del possibile, di non effettuare inserimenti in classi che accolgono alunni portatori di H e cercando di evitare che più alunni ripetenti confluiscano nella stessa classe.

Nello stesso modo si opererà per l’eventuale inserimento di alunni portatori di H, tenendo presente comunque, in via prioritaria, di criteri di opportunità relativi ai singoli casi.

Nel caso di richieste di iscrizioni eccedenti il numero dei posti disponibili, laddove se ne verifichi la possibilità, gli alunni saranno iscritti nei vari plessi sulla base di criteri di viciniorità rispetto alla sede di abitazione valutati in seno alla Giunta Esecutiva.

Art. 64

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ORARIO DELLE LEZIONI E/O ATTIVITÀ DIDATTICHE

Nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle situazioni diversificate dei vari plessi, l’orario delle lezioni e/o attività didattiche viene così determinato:

· SCUOLA MATERNA:

n. 8 ore di attività per le sezioni di scuola materna statale che funzionano a

tempo pieno dalle ore 8.00 alle ore 16.00;

L’ingresso e l’uscita dei bambini sono consentiti entro 1 h dall’inizio e/o

termine dell’attività scolastica - tranne che in casi eccezionali e sporadici

di comprovate necessità che verranno valutate dall’insegnante di sezione;

· SCUOLA ELEMENTARE:

n. 5 ore giornaliere dalle ore 8,30 alle ore 13,30 per le classi di scuola

elementare, fino al permanere delle condizioni che impediscono l'istituzione

di rientri pomeridiani;

· SCUOLA MEDIA:

tempo normale: dalle ore 8,15 alle ore 13,15

tempo prolungato: - dalle ore 8,15 alle ore 13,15 nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e sabato

- dalle ore 8,15 alle ore 17,00 nei giorni di lunedì e venerdì

Art. 65

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DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D.L.vo 297/94 e nelle successive disposizioni legislative.

Le norme contenute nel presente regolamento potranno essere modificate o integrate con delibera del Consiglio stesso all’inizio di ogni anno scolastico o in caso di particolari rilievi formulati dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

 

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Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d' Istituto nella seduta del 31/08/2001